1. Chi si trova in esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più periodi determinati, quando ciò è indispensabile per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di famiglia.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il centro di servizio sociale per adulti o altri organi pubblici dello Stato italiano o di quello in cui l'affidato si reca.
3. L'esito del periodo di permanenza dell'interessato fuori dal territorio dello Stato è verificato, analogamente a quanto disposto dal comma 2, attraverso l'organizzazione di lavoro, di studio, sanitaria o altra organizzazione a conoscenza della situazione familiare e personale dell'interessato.
4. Nell'ambito dei rapporti fra gli Stati dell'Unione europea possono essere stabilite,