Art. 60.
(Uscita dallo Stato durante la esecuzione di affidamento in prova).

      1. Chi si trova in esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più periodi determinati, quando ciò è indispensabile per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di famiglia.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il centro di servizio sociale per adulti o altri organi pubblici dello Stato italiano o di quello in cui l'affidato si reca.
      3. L'esito del periodo di permanenza dell'interessato fuori dal territorio dello Stato è verificato, analogamente a quanto disposto dal comma 2, attraverso l'organizzazione di lavoro, di studio, sanitaria o altra organizzazione a conoscenza della situazione familiare e personale dell'interessato.
      4. Nell'ambito dei rapporti fra gli Stati dell'Unione europea possono essere stabilite,

 

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a condizioni di reciprocità, convenzioni, fra il dipartimento della amministrazione penitenziaria dello Stato italiano e la corrispondente autorità di altro Stato dell'Unione europea, per la esecuzione, nell'altro Stato, dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata in Italia. Nei casi in cui sono applicate tali convenzioni, la gestione della misura alternativa è condotta dagli organi competenti dell'altro Stato che, alla conclusione del periodo di affidamento in prova, rimettono gli atti al tribunale di sorveglianza che aveva emesso l'ordinanza ammissiva alla misura alternativa, competente in merito ai provvedimenti conclusivi.